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NOMINA NULLA DELL'AMMINISTRATORE "NON AGGIORNATO"

20/10/2017 / L'esperto risponde

Il Tribunale di Padova con la sentenza n. 818/17, emessa nei confronti di un amministratore di condominio, ha sancito la nullità dell'incarico di quest'ultimo per non aver ottemperato all'obbligo di legge, contenuto nell'art.71bis lett. g) disp. att. c.c. e di cui al D.M. n. 140/14, in merito all'aggiornamento annuale.

La normativa, riguardante i requisiti obbligatori di cui all'art.71bis succitato, nel prevedere che, oltre ai cinque requisiti di c.d. "onorabilità", indicati dalla lettera a) alla lettera e), l'amministratore possegga e sia in grado di documentare anche quelli di c.d. "professionalità" sanciti dalle lett. f) e g), è da considerarsi, per come intesa nello spirito del Legislatore, norma di ordine pubblico, a tutti gli effetti, con carattere imperativo ed inderogabile, nonostante la carenza, a dir poco discutibile, del richiamo all'art.72 disp. att. c.c..

Tale nullità potrà essere eccepita da chiunque vi abbia interesse ed in qualsiasi tempo. Pertanto, seppure in presenza di una clausola contenuta in un regolamento contrattuale che non vincoli l'amministratore al possesso dei requisiti di legge, questa dovrebbe intendersi nulla e non sanabile neanche se durante l'incarico sopraggiungessero le condizioni di capacità, mancanti al conferimento d'incarico.

Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione periodica, così come intesa ai sensi dell'art.71bis disp. att. c.c. e regolamentata dal D.M. n.140/14, costituisce motivo di revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea o da parte dell'Autorità Giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino, con conseguente eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.

Pertanto deve concludersi, anche alla luce della sentenza esaminata, che l'art.71 bis disp. att. c.c. deve intendersi norma imperativa di ordine pubblico, poiché posta dal Legislatore a tutela di un interesse generale della collettività ed in particolare del condomino-consumatore.



Tribunale di Padova, Sentenza n. 818/2017

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L'odierno attore esponeva:

che l'Assemblea del Condominio del 10 dicembre 2015 deliberava la nomina ad amministratore nella figura della società A. sas, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ... (omissis)

che l'Assemblea del Condominio del 10 febbraio 2016, oltre a revocare la precedente delibera, deliberava nuovamente la nomina, quale amministratore del Condominio, la medesima società A. sas costringendo l'attore ad una nuova impugnazione per il medesimo motivo in quanto il socio amministratore della società non aveva la prova di avere adempiuto all'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal DM 140/14 di almeno 15 ore all'anno.

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Quanto premesso, il motivo unico di impugnazione della delibera è fondato sul mancato svolgimento della attività di frequentazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa da parte della società amministratrice e per essa dal suo legale rappresentante.

Nel decreto ministeriale n. 140/14, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale

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È pacifico in giurisprudenza che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla.

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Se da un lato può ritenersi che la nomina ad amministratore è da ritenere valida perché il Condominio convenuto ha provato la sussistenza dei requisiti dell'amministratore al momento della sua nomina, per avere frequentato il corso obbligatorio per l'anno 2014/2015 dall'altro va dichiarato che l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullità della delibera e conseguente revoca dell'amministratore era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'amministratore del condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina.

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