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OBBLIGHI DI SICUREZZA IN CONDOMINIO

18/05/2017 / L'esperto risponde

Il personale addetto alle pulizie, il giardiniereoppure il portinaio: ecco alcuni esempi di personale esterno che puòessere adibito a svolgere attività lavorativa presso lo stabile condominiale.Si tratta di soggetti per cui sono previste specifiche tutele, come haprecisato il Ministero del Lavoro: proprio negli ultimi giorni c’è stato un interventovolto a chiarire la portata della normativa relativa ai principali obblighi disicurezza gravanti sui soggetti che operano all'interno delle areecondominiali. Il punto di partenza è l'art. 2 del D.Lgs 81/08 che, alla lettera c), individua comeazienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoropubblico o privato" e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo"stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni oall'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale"; applicando questa norma al condominiosi evince come quest’ultimo sia equiparatoad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attivitàlavorativa nel proprio ambito. Laconseguenza di questa interpretazione prevede che l'amministratorecondominiale pro tempore assuma la veste di datore di lavoro e al tempostesso che vengano rispettate tutte le disposizionidi cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Qualora sitratti di uno stabile sprovvisto di un amministratore di condominio - nonessendone obbligatoria la nomina per icondomini con non più di otto (Cfr. art. 1129 cod. civ.), - glistessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilitàpreviste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08. Perquanto riguarda invece i soggetti passivi destinatari dellatutela, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs 81/08 fa riferimento ai lavoratoriche "rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivodei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratorisubordinati che prestino la loro attività nell'ambito di uncondominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratoriaddetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabiliadibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla puliziae/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiaturee/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenzadi immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altriusi, lavoratori con funzioni amministrative), escludendo invece i lavoratoriche prestano la loro attività con contratto di lavoro autonomo. Inoltre, sempre secondo lanorma appena citata, ènecessario adottare tutte le misure idonee affinchéi materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizionedei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenutiin modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischidi natura elettrica.