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Le norme sull’uso di contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito, nate per contrastare il fenomeno del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sono state recentemente aggiornate.
Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (modificato nel 2017 con l’introduzione di sanzioni più severe) ha stabilito che assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 Euro debbano riportare obbligatoriamente la clausola di “non trasferibilità”, con l'indicazione del beneficiario.
A tal riguardo, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha definito alcune linee guida sull’uso corretto degli assegni, in modo tale da informare e tutelare gli utenti da possibili sanzioni.
CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
E’ vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 Euro.
ASSEGNI
Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 Euro devono riportare, oltre alle informazioni base (data, luogo di emissione, importo, firma), anche l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. È necessario, quindi, prestare attenzione soprattutto se si utilizza un libretto di assegni ritirato in banca da molto tempo e verificare opportunamente se lo stesso reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull'assegno è opportuno apporla per importi pari o superiori a 1.000 Euro.
Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità.
Chi intende utilizzare assegni in forma libera (cioè senza la dicitura “non trasferibile”) per importi inferiori a 1.000 Euro, può farne richiesta alla propria banca.
Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 Euro che la banca versa allo Stato.
CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO E DEPOSITO
E’ vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche qualora vengano aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone.
Chi detiene ancora libretti al portatore può usufruirne fino al 31 dicembre 2018, data fissata per l’estinzione degli stessi; resta comunque vietato il loro trasferimento.
SANZIONI
In caso di violazioni relative alla soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”), la sanzione varia da 3.000 a 50.000 Euro.
Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 Euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018.
Per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è calcolata in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
a cura di
FEDERCONSUMATORI FOGGIA