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CANONE RAI

04/10/2016 / L'esperto risponde

1. A casa ho un televisore, quindi sono tenuto al pagamento del canone, tuttavia ho ricevuto la bolletta emessa dopo il 1 luglio e all'interno non è presente alcun addebito per l'abbonamento radiotelevisivo: cosa devo fare? Nulla. E' infatti possibile che alcune aziende che erogano l'energia elettrica non siano riuscite ad addebitare il canone prima dell'emissione delle bollette successive al 1 luglio. L'importo del canone verrà comunque addebitato nella bolletta successiva.

2. Ho inviato la dichiarazione di non detenzione della TV entro il 16 maggio ma nella bolletta che ho ricevuto dopo il 1 luglio sono comunque presenti i 70 euro di canone: cosa devo fare? L'Agenzia delle Entrate informa che chiunque si trovi in questa situazione può effettuare il pagamento della sola quota energia secondo le modalità definite dal gestore. Se, invece, si è già provveduto al pagamento, sarà possibile chiedere il rimborso del canone TV.

3. Ho presentato la dichiarazione di non detenzione della TV successivamente al 16 maggio ma comunque entro il 30 giugno e nella bolletta che ho ricevuto successivamente al 1 luglio è presente un addebito di 70 euro per il canone Rai: è corretto? No: in questo caso il pagamento dovuto è di 51,03 euro e non di 70. Anche in questo caso è possibile chiedere il rimborso.

4. Per l'utenza elettrica di una seconda casa ho ricevuto la bolletta successiva al 1 luglio che include anche 70 euro di canone: devo pagare? In questo caso l'elemento discriminante è la tipologia di tariffa. Se si tratta di una tariffa RESIDENTE (D1 o D2 – uso domestico residenziale) l'utente deve pagare il canone (salvo che non venga pagato da un componente della stessa famiglia anagrafica su un’altra utenza), mentre il pagamento non è dovuto in caso di tariffa NON RESIDENZIALE (D3 - si può pagare per differenza, versando il solo importo dovuto per l’energia elettrica).

Nei giorni scorsi è stato emesso il provvedimento con cui l'Agenzia ha stabilito i codici tributo per il versamento tramite F24 per gli utenti che non sono intestatari di alcuna utenza elettrica ma sono comunque tenuti al pagamento: l'importo deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il codice TVRI per rinnovo abbonamento o TVNA per nuovo abbonamento.

In data 2 agosto 2016 sono state definite, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, le modalità di presentazione dell’istanza rimborso del canone:

1) Presentazione via web, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2016;

2)Presentazione attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti);

3)Presentazione tramite raccomandata SEMPLICE all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino (solo in questo caso va allegata la copia di documento di identità valido). Per ulteriori informazioni sulla richiesta di rimborso consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.


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