l canone RAI è un’imposta sulla detenzione di «uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo». Con la legge di stabilità approvata lo scorso 22 dicembre sono state apportate alcune modifiche alla modalità di pagamento e all’importo del canone RAI per l’anno 2016 e i seguenti.
Quanto si deve pagare?
Dal 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro.
Le modalità di pagamento
Quest’anno a differenza degli anni precedenti non si riceverà il classico bollettino di pagamento. Il pagamento avverrà attraverso un addebito nella bolletta elettrica: l’importo sarà indicato nella fattura con una voce distinta. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà inserito nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016 e sarà pari a 70 euro. Nelle bollette successive, a partire da agosto, saranno distribuiti i restanti 30 euro. Dal 2017, invece, scatterà la versione definitiva: il canone sarà teoricamente distribuito in 10 rate da 10 euro l’una. Tenendo conto però del fatto che le fatture sono bimestrali in essa sarà addebitata la somma delle rate mensili del canone scadute anteriormente alla scadenza della fattura stessa, quindi le rate saranno due e la fattura sarà maggiorata di 20 euro. Stesso discorso per quelle trimestrali. Per chi usufruisce delle domiciliazioni bancarie per il pagamento della fattura elettrica viene automaticamente esteso all’importo del canone.
Chi deve pagare?
La legge di stabilità ha introdotto un nuovo principio, quello della “presunzione” del possesso degli apparecchi tv: dal primo gennaio del 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica. Si paga una sola volta indipendentemente dal numero di apparecchi che si trovano nella propria casa di residenza. Se si ha una seconda casa e una tv, non si deve pagare due volte. Se si vive in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio che è del proprietario della casa, il pagamento del canone spetta al proprietario dell’apparecchio e dunque della casa. In caso contrario sarà pagata dall'inquilino. Se invece si possiede un computer che consente l’ascolto o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non si deve pagare il canone. Per gli intestatari di un allacciamento elettrico negli esercizi commerciali si deve pagare un canone speciale. Gli abbonamenti speciali per chi ha degli apparecchi fuori dell’ambito famigliare sono rimasti invariati, compresa la modalità di pagamento, tramite bollettino.
Si può non pagare?
Dal primo gennaio del 2016 la disdetta dell’abbonamento tramite “suggellamento” degli apparecchi non è più prevista dalla legge. Prima della riforma c’era la possibilità di richiedere, con lettera raccomandata inviata alla RAI, una “modifica” fatta da un tecnico in modo che la TV non captasse più il segnale RAI. Praticamente il suggellamento permetteva di disdire il canone senza eliminare la TV. È ancora possibile presentare una dichiarazione di non detenzione degli apparecchi, che ha validità per l’anno in cui è presentata e comporta una responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione della TV devono ancora essere definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Come saranno usate le maggiori entrate? Per gli anni dal 2016 al 2018, è destinata ad aumentare il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Finora per avere diritto all’esenzione serviva aver compiuto 75 anni, non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio, possedere un reddito non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui). Il limite sarà ora alzato a 8.000 euro. L'obiettivo è quello di costituire un fondo per finanziare l’estensione di questa agevolazione.
FONTE:http://www.ilpost.it/2016/01/19/canone-rai-bolletta-3/; http://www.canone.rai.it/dl/canone/faq