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Come difendersi da inquilini morosi e amministratori inadempienti

L’amministratore può effettuare una riscossione forzosa tramite il Giudice.

13/05/2016 / L'esperto risponde

L’amministratore di condominio è obbligato a riscuotere i tributi e a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini su uno specifico conto corrente. Ciascun inquilino ha il diritto di chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica così da accertare lo stato delle cose, come afferma la legge di riferimento n.220 del 2012. Nel caso in cui emergano gravi

irregolarità fiscali o di non ottemperanza, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria. Nel caso di specie in cui, all’internodello stabile, siano presenti condòmini morosi spetta all’amministratore attivarsi per la riscossione forzosa. Il riformato articolo 1129 c.c. impone di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. L’art. 63 disp. att.ve c.c. prevede che “i creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini; pertanto l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi. Dalla lettura combinata delle due norme si evince che all’amministratore compete non solo il dovere di attivarsi per il recupero dei crediti condominiali nei confronti dei proprietari morosi ma tale attività deve essere fatta entro un termine preciso determinato dalla legge, precedentemente menzionato. La riscossione forzosa è un vero e proprio dovere dell’amministratore che potrà agire senza alcuna delibera assembleare. Inoltre, come per il passato, l’amministratore può avvalersi di un procedimento monitorio rafforzato, per il recupero dei crediti condominiali: vale a dire che l’amministratore può ottenere dal Giudice un decreto di ingiunzione nei confronti dei morosi che, anche in caso di opposizione, è immediatamente esecutivo. Ciò significa che il debitore è costretto comunque a pagare entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto per evitare ulteriori azioni esecutive quali ad esempio il pignoramento mobiliare o immobiliare. Si tratta, come si vede, di una tutela efficace e forte apprestata dall’ordinamento in favore del condominio per consentire in tempi ragionevolmente brevi il pagamento coattivo delle rate condominiali.

a cura del Rag. Luca Zichella - Amministratore di Condominio