Nello scorso articolo abbiamo esaminato i contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, proseguiamo in questo articolo con le altre tipologie previste per il 2020.
Contratto di somministrazione ex contratto interinale
Si parla di Staff leasing (contratto a tempo indeterminato), ossia contratto di somministrazione 2020, ex interinale, introdotto dal Job Act. Può essere applicato in qualunque ambito di attività e per qualunque tipologia di lavoratori. Unico limite quello quantitativo, ossia può essere stipulato per un numero di lavoratori non superiore al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio dello stesso anno in cui si va a stipulare il contratto.
Nel caso di contratto a tempo determinato il numero dei lavoratori con tale contratto non può essere superiore al 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio dello stesso anno in cui si va a stipulare il contratto. Tale limite non va applicato in caso di lavoratori in mobilità, disoccupati che ricevono assegno di disoccupazione non agricola o che sono in condizioni svantaggiate. La durata massima e i rinnovi sono gli stessi previsti dal Decreto Dignità per i contratti a tempo determinato.
Contratto di apprendistato 2020
Questa tipologia di contratto più volte revisionata nella normativa, prevede la forma scritta del patto di prova e del piano formativo individuale contestuale con l’assunzione; attualmente esistono 3 tipologie: apprendistato per qualifica e per diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca. Accanto a tali tipologie vi è anche quello per lavoratori in mobilità senza limite d’età.
Contratto part-time 2020
Si tratta semplicemente di un regime di orario che non è a tempo pieno ma a tempo parziale; il tempo determinato può essere orizzontale, se il lavoratore lavora tutti i giorni, ma meno ore rispetto al normale orario di lavoro o verticale se il lavoratore lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana oppure può essere misto se il part time è orizzontale e verticale.
Le novità di questa tipologia di contratto riguardano la flessibilità e l’elasticità, in base alla quale si può modificare l’orario di lavoro a seconda delle esigenze dell’azienda, con limitazione per il datore di lavoro di richiedere al dipendente straordinari superiore al 25% delle ore di lavoro stabilite. Le clausole di flessibilità ed elasticità devono essere scritte e riportare il diritto di ripensamento, l’eventuale inosservanza non può essere motivo di licenziamento.
Contratto a progetto
Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Job Act i contratti di collaborazione a progetto non potranno essere più stipulati, mentre quelli già in essere potranno proseguire non oltre la scadenza contrattuale.
Mentre i contratti a progetto e di collaborazione contrattuale continuata saranno trasformati in contratti a di lavoro subordinato. Solo quei contratti stipulati a seguito di specifici accordi sindacali saranno ancora attivi se vi sono delle valide motivazioni aziendali.
Obiettivo del Job Act è quello però di giungere alla stabilizzazione del lavoratori con contratto a progetto e lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa presso le aziende.
Fonte:
https://www.theitaliantimes.it/economia/contratti-lavoro-jobs-act-riforma-lavoro_181119/