L’ondata di furti che ha colpito la nostra città ha reso palese un dubbio, condiviso da i tanti condòmini che vivono in affitto, circa le spese relative alla sostituzione della serratura forzata. Nella maggior parte dei casi infatti i delinquenti hanno agito provocando danni alla serratura della porta d’ingresso, facendo nascere la necessità di un intervento di sostituzione.
Ma il costo suddetto è addebitabile all’affittuario oppure al proprietario dell’immobile? Per rispondere a questa domanda occorre partire dalla legislazione vigente in merito.
La serratura è un meccanismo appositamente posizionato per controllare l’accesso a determinati luoghi; il suo funzionamento si basa sull’apertura o chiusura che avviene tramite l’uso di un oggetto complementare: la chiave.
Nel caso di un appartamento concesso in locazione, il proprietario si impegna a consegnare l’immobile con la serratura perfettamente funzionante corredata dalla copia delle chiavi.
Secondo l’art.1576 del Codice Civile “il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”. L'art. 1609 del Codice Civile poi specifica cosa debba intendersi per interventi di piccola manutenzione: essi sono quelli “dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito”.
Pertanto il primo passo da compiere per comprendere a chi addebitare la spesa è la valutazione relativa alla situazione da cui è scaturito il danno. Tuttavia occorre segnalare anche che non esiste una determinazione pattizia di queste categorie: c’è chi ritiene idoneo affidarsi agli usi locali e chi invece adire il giudice per risolvere equamente la controversia.
Bisogna poi valutare la presenza di eventuali clausole specifiche all’interno del contratto di locazione. Ad ogni modo la prassi prevede che le piccole riparazioni che non abbiano un costo elevato e che non prevedano la sostituzione di un’intera parte (ad esempio la porta), siano spese che restano a carico degli inquilini. Se le riparazioni richiedono invece sostituzioni di parti rilevanti ed onerose, queste spettano al proprietario.
Ma la risposta la nostro quesito arriva anche dalla valutazione dell’articolo 1588 del Codice Civile secondo cui esistono delle precise riparazioni che spettano proprietario: «il conduttore risponde della perdita e del deterioramento delle cose che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile».
Il furto con scasso non è sicuramente un evento da imputare all’inquilino, e quindi per legge il ripristino della porta rotta dai ladri deve essere a carico del proprietario.
a cura del Rag. Luca Zichella, Amministratore di Condominio