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Imposte e contributi. Nuove scadenze.

24/06/2017 / L'esperto risponde

Con il D.L. n. 193/2016 (come convertito in Legge n. 225/2016), il Legislatore fiscale ha modificato, a partire da quest’anno, i termini per il versamento delle imposte e contributi che scaturiscono dalla liquidazione delle dichiarazioni reddituali. In particolare da quest’anno:

- saldo e I° acconto imposte e contributi – versamento entro il 30/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%);

- II° o unico acconto – entro il 30/11 (nulla cambia rispetto a prima).

Novità anche per le società che approvano il bilancio, soggetti IRES, per le quali il termine di versamento può variare a seconda che l’approvazione avvenga entro 120 giorni o 180 giorni dalla chiusura del periodo d‘imposta:

- Le società che approvano il Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio possono versare il saldo e il I acconto entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'imposta; mentre il II acconto come nel passato, entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

- Le società che approvano il Bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio possono versare il saldo e il I acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del Bilancio; mentre il II acconto come nel passato, entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30/11).

E' importante ricordare che tutti i contribuenti possono:

- versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di I° acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale). In ogni caso la rateizzazione deve terminare a novembre;

- non possono rateizzare il II° o unico acconto.

Nel caso si scelga di rateizzare, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si tenga presente che i suddetti termini potrebbero subire variazioni in seguito a eventuali proroghe stabilite con futuri provvedimenti.

a cura della Dott.ssa Ilaria Casiello