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In vacanza con Fido

Si rischia condanna per abbandono se si lascia il cane a casa

15/07/2016 / L'esperto risponde

Vuoi andare in vacanza senza il tuoanimale domestico? Attenzione, stai commettendo il reato di abbandono. E’ questa la decisione del Tribunale di Arezzoche di recente ha condannato la proprietaria di un animale, comminandoleun’ammenda di ben 3000 euro. Sono stati i vicini, irritati e preoccupati daicontinui guaiti del cane, a richiedere l’intervento dei Carabinieri. Le forze dell’ordinehanno potuto constare il degrado in cui l’animale versava ormai dal giorno incui la padrona incosciente era partita per le ferie. La nozione di abbandono infatti è da intendersi “non solo come precisa volontà di abbandonare– nel senso di lasciare- definitivamente l'animale, ma di non prendersene piùcura, ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvederea sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone”. Tuttaviaoccorre precisare che con l’entrata in vigore della legge 220/12 i condòmini nonpossono vietare la presenza di animali domestici in un condominio. Si intendonocome “animali domestici” cani,gatti, criceti, furetti, conigli e gallinementre persiste il divieto di detenere all’interno dello stabile animaliesotici come i serpenti. Chi sceglie la compagnia di un pet deve impegnarsi nel vigilarne la condotta: restano sempre sanzionabili,infatti, i comportamenti degli animali che provocano deterioramento, distruzioneo che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui. Queste regole valgono non solo nelcondominio in città ma anche in quello in cui è inserito – eventualmente - ilvostro appartamento delle vacanze. I proprietari di animali domestici inoltredevono attenersi anche ad una serie di regole stilate all’interno dell’ordinanza del 23 marzo 2009 emanata dal Ministerodella Salute secondo cui per i padroni vige l’obbligo di:

  • Tenere pulita l’area del passaggio dell’animale;
  • Utilizzare il guinzaglio in ogni luogo;
  • Applicare la museruola in caso di animale aggressivo;
  • Non lasciare l’animale libero di circolare in spazi comuni senza le cautele suddette;
  • Non ledere o nuocere igiene e quiete dello stabile;
  • Non abbandonare gli animali per lungo tempo sul balcone o in casa onde evitare il reato di “omessa custodia” (art. 672 del Codice penale).

Per i proprietari inoltre è sempre vigente laresponsabilità civile (art. 2052 Codice Civile) in caso di danni o lesioni a persone, altri animali o cose. Nello specifico caso dianimali pericolosi ed aggressivi si ha l’obbligo di stipulare una polizzaassicurativa di responsabilità civile per i danni causati dal proprioanimale nei confronti di terzi. Infine, in caso di odori sgradevoli e rumorimolesti, i condòmini vittima del disagio possono ottenere la cessazionedella turbativa, chiedendo l’allontanamento dell’animale dall’abitazione.

a cura del Rag. Luca Zichella - Amministratore di Condominio