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INFORTUNI BREVI, OBBLIGO SEGNALAZIONE ALL’INAIL

16/02/2018 / L'esperto risponde

a cura del Rag. Luca Zichella

E’ entrato in vigore da ottobre 2017 l’obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio.

La disciplina dell’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’articolo 53 del Dpr 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e nell’articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza): quest’ultima disposizione suddivide l’obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e a fini assicurativi. Diviene ora necessaria, dunque, la comunicazione anche degli infortuni sotto la soglia di risarcibilità (tre giorni), solamente a fini statistici. A fini assicurativi rimane invece immutata la soglia dei tre giorni, oltre a quello dell’infortunio.

Come fare la segnalazione

La segnalazione può essere fatta solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Inail: la procedura prevede che il lavoratore – in seguito all’infortunio – debba far certificare dal medico aziendale, dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i giorni di presunta inabilità. Il medico stesso è poi tenuto a inviare all’Inail il certificato. Da quel momento, i dati della certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio e, pertanto, anche al datore di lavoro.

Gli obblighi del lavoratore

Oltre a doversi preoccupare di ottenere la certificazione medica, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio, come previsto dall’articolo 52 del Dpr 1124/65. Infatti, in caso di omessa comunicazione e nel caso in cui il lavoratore non abbia nemmeno inoltrato la certificazione (obbligo che deve essere assolto dal medico che certifica la prognosi), il lavoratore perde il diritto al risarcimento da parte dell’Inail. Una volta ricevuti i dati del certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro le quali deve trasmettere all’Inail i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi.

Le sanzioni

L’apparato sanzionatorio per l’omessa o ritardata comunicazione degli infortuni è di carattere amministrativo, si differenzia per tipologia di violazione ed è riferita al datore di lavoro. È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per l’omessa o ritardata comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno (comunicazione a fini statistici).

Mentre la sanzione va da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), in riferimento agli infortuni di durata superiore ai tre giorni (comunicazione a fini assicurativi).

(Fonte: Diritto&Lavoro.com)