Skin ADV

Le procedure di liquidazione di un sinistro stradale.

Indennizzo diretto, procedura ordinaria e la convenzione di negoziazione assistita

17/02/2016 / L'esperto risponde

Il sistema di indennizzo diretto (art. 149 CdA) ha profondamente cambiato la disciplina del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli: il danneggiato non deve più richiedere il risarcimento al responsabile e/o alla sua compagnia di assicurazione, ma deve richiederlo alla propria compagnia, che gestirà la procedura risarcitoria, quale mandataria della compagnia del responsabile. Altre differenze distinguono questa procedura – che viene applicata nella maggioranza dei casi di incidente stradale – da quella precedente, che pure sopravvive ed è definita procedura ordinaria. È bene precisare, difatti, che l’indennizzo diretto non trova applicazione nei seguenti casi (per i quali vige, dunque, la sola procedura ordinaria): 1. Incidente a tre o più veicoli; 2. Incidente con veicolo non assicurato; 3. Incidente con veicolo non immatricolato in Italia; 4. Incidente con veicolo non a motore; 5. Incidente con pedone; 6. Incidente con feriti che riportano lesioni superiori ai 9 punti percentuali d’invalidità permanente; 7. Incidenti senza scontro tra veicoli; 8. Incidenti con veicoli agricoli o speciali. Ciò premesso, in breve, sia in caso di indennizzo diretto che di procedura ordinaria, per i sinistri con soli danni a cose, l’assicurazione deve formulare congrua e motivata offerta risarcitoria entro 60 giorni (ovvero, sempre entro lo stesso termine, deve comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta). Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; infine, il termine è di 90 giorni per i sinistri stradali che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

Cosa fare se le somme offerte non sono ritenute congrue, oppure se la motivazione è carente o insufficiente?
In questo caso, prima di adire l’autorità giudiziaria, si consiglia di proporre alla compagnia assicurativa una istanza di accesso agli atti ex art. 146 CdA: si viene, così, autorizzati a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione in possesso dell’assicurazione e sulla base della quale il sinistro è stato istruito e definito (es. perizie mediche, tecniche, accertative della dinamica del sinistro, eventuale riconoscimento di concorso di colpa etc..). L’assicurazione è obbligata a riscontrare la detta richiesta entro il termine di 60 giorni, decorso inutilmente il quale il danneggiato può proporre reclamo all’ISVAP per tutelare il proprio diritto.
Verificata, a questo punto, la congruità o meno della motivazione e/o dell’offerta risarcitoria sulla scorta della documentazione acquisita, la successiva azione giudiziaria deve necessariamente essere preceduta da una proposta di convenzione di negoziazione assistita, così come obbligatoriamente introdotta per i sinistri stradali dal D.L. 132/2014 (in vigore dal 9 febbraio 2015). In questa fase le parti debbono necessariamente farsi assistere da un avvocato.
Il procedimento viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito, redatto per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l’oggetto della controversia con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 C.p.c.) e dell’esecuzione provvisoria (art. 642 C.p.c.). La controparte, nei 30 giorni dalla ricezione, può rifiutare l’invito, non aderire o aderire allo stesso. Se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine sopra detto, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di 30 giorni decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. La comunicazione dell’invito, al pari della sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso del termine prescrizionale.
In realtà, l’obbligatorietà della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, non sembra aver avuto l’effetto deflattivo del contenzioso tanto auspicato, atteso che statisticamente i sinistri stradali definiti in negoziazione sono esigui.