Da quest’anno le notifiche delle multe avverranno via PEC (Posta Elettronica Certificata).
Pertanto dopo la notifica (via PEC) dall’Agenzia delle Entrate e dopo l’ok alla notifica (via PEC) delle cartelle di pagamento, arriva, con Il Decreto Ministero dell'interno 18 dicembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, la possibilità di inviare il verbale di contestazione tramite PEC, come atto notificato e conoscibile dall’automobilista; quest’ultimo non potrà dunque contestare la multa perché non ha letto le e-mail della propria casella elettronica e, quindi, dichiarare di non averla ricevuta.
Se l’automobilista ha la PEC, la novità lo riguarda. Se non ce l'ha, per ora per lui non cambia niente: la rivoluzione lo riguarderà quando tutti avremo un indirizzo digitale. I casi possibili infatti sono due; se l’automobilista viene fermato dalle Forze dell’Ordine (contestazione immediata) e se questi fornisce un indirizzo PEC valido o ha un indirizzo digitale, riceverà il verbale via mail.
Cosa importante: non pensate di fare i furbi e di non comunicare la PEC, perché in caso di risposta negativa in fatto di averla, l'Autorità, è obbligata a controllare se la PEC dell'automobilista che ha commesso la trasgressione, è inserita nei pubblici elenchi.
Se, invece, il trasgressore non viene fermato (per esempio per un’infrazione rilevata con autovelox, con contestazione differita), il proprietario dell’auto che in passato ha già fornito la PEC alle Forze dell’ordine o che ha un indirizzo digitale, riceve la multa via mail. In alternativa, se le Forze dell’ordine non hanno la PEC del proprietario, la cercheranno nei pubblici elenchi: compito che spetta a Polizia Stradale, Municipale, Provinciale, nonché a Carabinieri e Guardia di Finanza.
Chi riceve una multa via PEC leggerà scritto nell’oggetto: “Atto relativo a una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”. C’è un allegato, una relazione di notifica, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate diverse informazioni: la denominazione e l’indirizzo dell’amministrazione, l’indicazione del responsabile del procedimento di notifica nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato, l’indirizzo e il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo è stato estratto.
Nella PEC c’è un secondo allegato: la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico; con l’attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato. In un terzo allegato, infine, c’è ogni altra informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa. Insomma, come fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto contro la multa.
Quando è tutto in regola?
La multa via PEC si considera spedita quando viene generata la ricevuta di accettazione e notificata ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. Se la multa via PEC non è possibile per una causa non imputabile all’automobilista, questi riceve il verbale per posta ordinaria. Ora i vari comandi delle Forze dell’ordine si organizzeranno per inviare le multe via PEC, che abbatte tempi e costi: niente carta, niente spese postali, meno incertezza sull’effettivo ricevimento della posta e sulla data del ricevimento.
Funzionerà questo nuovo sistema? È presto per dirlo. Di sicuro, per vari organi di polizia è un problema consultare i registri degli indirizzi Pec. Potrebbe quindi accadere che vengano attivate procedure cartacee a prescindere dalla verifica delle caselle Pec eventualmente intestate al destinatario. Ciò potrebbe essere un vizio di notifica che annulla il verbale, se fatto valere con un normale ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.
a cura di Federconsumatori Foggia