Il certificatore energetico è un soggetto abilitato e iscritto ad un albo dei certificatori organizzato e normato dalle leggi attuative regionali. La legge guida nazionale prevede che il certificatore sia un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti. Questo significa che, in assenza di una normativa regionale, possono effettuare certificati energetici gli architetti, gli ingegneri e i geometri iscritti all' ordine di appartenenza. Il lavoro del certificatore energetico consiste fondamentalmente nella redazione dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica): per rilasciare questo documento è necessario che il tecnico si attivi per reperimento dei dati catastali e per effettuare il sopralluogo (obbligatorio) dell’immobile da certificare. Il certificatore viene nominato dal committente o proprietario dell' immobile. Il costo per una certificazione energetica varia a seconda della volumetria, delle caratteristiche dell'edificio e della zona d'Italia. Dal 14 aprile 2018 sono entrate in vigore delle importanti novità per i certificatori energetici pugliesi: per tutti coloro aventi titolo di studio (di cui all’articolo 2 co. 4 del dpr 75/2013) e già iscritti all’elenco regionale, la Regione prevede l’obbligo di frequenza di un corso di formazione che andrà ultimato entro e non oltre il 31 dicembre 2018; questo è quanto stabilito dalla legge regionale 27 marzo 2018 n. 6 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 30 marzo 2018. In particolare, per quanto riguarda i certificatori energetici, l’art. 3 stabilisce che: “al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013. I contenuti minimi sono stati esplicitati ed elencanti nel I e II del dpr 75/2013 e riguarderanno le seguenti materie: legislazione per l’efficienza energetica degli edifici, procedure di certificazione, normativa tecnica, obblighi e responsabilità del certificatore. E ancora: bilancio energetico del sistema edificio impianto, calcolo della prestazione energetica degli edifici e analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. Infine, la legge ha anche disposto che, la Regione deve individuare nelle Province e nella Città metropolitana di Bari, le Autorità per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. (Fonte: BiblusNet).
a cura del Rag. Luca Zichella