Occorre premettere che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo i dettami degli articoli 147 e 148 del codice civile, permane fino a quando i figli non raggiungono una indipendenza economica. Ma quando si verifica questa condizione in grado di far venir meno il citato obbligo? Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. civ., sez. VI, n. 7168 del 12.04.2016), la condizione di indipendenza economica si verifica con la percezione da parte del figlio maggiorenne di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne, però, tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
La vicenda ha tratto origine dalla pronuncia di una sentenza di divorzio tra due coniugi (giudizio incardinato presso il Tribunale di Cuneo), con affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore, residente quest’ultimo presso la madre cui era andata la casa coniugale. Il Tribunale poneva a carico del padre un assegno mensile di € 1.500 destinato al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle sue spese straordinarie, nonché un assegno divorzile di € 800 mensili. Il marito proponeva appello avverso la citata sentenza e la Corte d’appello di Torino, in accoglimento parziale delle richieste del marito, rideterminava in € 600 l’assegno divorzile ed in € 1.000 il contributo in favore del figlio. Ancora, il padre presentava ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, che la Corte di appello non aveva provveduto alla rideterminazione degli assegni, pur avendo dato atto che il figlio, intanto divenuto maggiorenne, aveva ultimato una scuola per intagliatore di legno ed era quindi in grado di svolgere attività presso qualche laboratorio artigiano.
Gli Ermellini hanno accolto le doglianze del marito, poiché coerenti con l’oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno di mantenimento di figlio maggiorenne, secondo il quale l’obbligo all’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne può venir meno laddove il figlio, messo nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, non ne tragga il giusto profitto per sua colpa o per sua scelta.
In questo contesto giurisprudenziale si colloca una interessante precedente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1858 del 29.09.2015 – 01.02.2016), nella quale è stata affrontata la questione del mantenimento di figli maggiorenni, studenti universitari e non economicamente autosufficienti. I giudici di Piazza Cavour, richiamando dei principi già consolidati, hanno ribadito che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita” (tra le altre Cass. n. 407 del 2007; n 8954 del 2010). Nel caso di specie la Corte osservava che “i genitori hanno dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università” ma il ricorrente non ne aveva saputo “trarne profitto” avendo sostenuto pochissimi esami.
AVV. TIZIANA ANGELILLIS