Una volta presentata la richiestadi risarcimento l’U.C.I. provvederà alla liquidazione a seguito di un’appositaprocedura tramite una Compagnia italiana all’uopo incaricata della trattazionedella questione. Il buon esito dellarichiesta, ovviamente, è subordinato alla circostanza per la quale ilrichiedente non abbia causato l’incidente con torto.
La richiesta di risarcimento deveessere inviata: a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’U.C.I.in Milano, Corso Sempione n. 39, ovvero a mezzo di posta elettronicacertificata all’indirizzo uci@pec.ucimi.it
Per consentire all’U.C.I. digestire il sinistro nella richiesta si devono specificare: il luogo e l’orain cui l’incidente è avvenuto; la dinamica del sinistro; i datidel richiedente, del conducente e del proprietario del veicolo estero; i datiidentificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello); inparticolare quanto al veicolo estero la sua nazionalità; ladenominazione delle Compagnie assicuratrici dei due mezzi ed in particolare diquella del veicolo estero; nel caso in cui siano intervenute autorità dipubblica sicurezza i loro estremi.
Nell’ipotesi di soli danni a coseoccorre indicare: l’entità del danno (allegando se disponibili una copia dellafattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure unpreventivo); il luogo, i giorni e gliorari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti aperizia. Nell’ipotesi di danni anche fisici occorrerà indicare: l’entità dellelesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale); l’attestazione medica che dimostri l’avvenutaguarigione.
Alla richiesta vanno allegate unacopia del modulo di constatazione amichevole (se le parti lo hannosottoscritto) e una copia della carta verde (ovviamente solo se è nelladisponibilità del richiedente).
Una volta ricevuta la richiestadi risarcimento l’U.C.I. provvederà ad incaricare della trattazione dellaprocedura di liquidazione una Compagnia Assicuratrice italiana incaricata dioccuparsi delle questioni risarcitorie relative ai veicoli assicurati dallacorrispondente Compagnia che assicura il mezzo immatricolato all’estero. Ladetta Assicurazione dovrà verificare innanzitutto se il mezzo straniero risultaassicurato e se la polizza è operativa. Solo in questo caso procede allagestione del sinistro secondo lo schema previsto dall’art. 148 del Codice delleAssicurazioni private.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagniaassicuratrice è obbligata a: formulare al danneggiato un’offerta dirisarcimento; comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritienedi non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagniaritiene che il sinistro non sia mai avvenuto). Il termine è ridotto a 60 giorniper i soli danni a cose. In ogni caso il danneggiato può ricorrere all’autoritàgiudiziaria solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni aseconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato lesue intenzioni. Tuttavia questa regola va oggi coordinata con l'obbligo,introdotto dal D.L n. 132/2014, di tentare, prima di ricorrere al Giudice, una risoluzioneamichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento dinegoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.