I danni subiti a causati dalla circolazione di un veicolo non assicurato o non identificato vengono risarciti a cura del Fondodi garanzia per le vittime della strada, un fondo oggi disciplinato dagliartt. 283 e ss. del Codice delle Assicurazioni e gestito dalla Consap,società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza delMinistero delle Attività Produttive. Il Fondo di garanzia opera sul territorionazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) checambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e chegestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppurenon identificato) fosse assicurato presso di loro. Dopo avere liquidato ildanno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente daldanneggiante (sempre che questi venga identificato). Il Fondo di garanzia perle vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cuil’incidente sia stato causato da un veicolo: 1) non identificato: in questocaso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona ègrave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro500 e per la parte eccedente i 500 Euro;2) non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che idanni alla persona; 3) assicurato presso una Compagnia che al momento delsinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamentevenga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia idanni alle cose che i danni alla persona; 4) messo in circolazione contro la volontà delproprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cosesubiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontàoppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale delmezzo. Il Codice delle Assicurazioni private prevede comunque che i massimalientro i quali viene liquidato il risarcimento siano stabiliti con un appositoregolamento ministeriale.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata allaCompagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all'interno della regionenella quale è avvenuto il sinistro. Una copia della richiesta va inviata anchealla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittimedella Strada. Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicuratopresso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativaoccorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagniadesignata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente nonera coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato.
A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere incarico, si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causatoil danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagniadesignata è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimentoo a comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di nonformulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene cheil sinistro non sia mai avvenuto).
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo alrichiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimanesospeso finché la documentazione non viene integrata.
a cura dell'Avvocato Tiziana Angelillis.