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SUCCESSIONE

16/03/2017 / L'esperto risponde

Nell’ordinamento giuridico italiano, la morte di una persona, dalla quale discende l’apertura della successione, non comporta automaticamente il trasferimento del patrimonio di cui era titolare il defunto in favore del chiamato o dei chiamati all’eredità. Affinché possa prodursi l’acquisto dell’eredità è necessario che il chiamato all’eredità compia un atto di accettazione della stessa: solo con l’accettazione il chiamato all’eredità diventa erede.

Quanto alla forma l’accettazione può essere espressa o tacita. È espressa quando il chiamato dichiari in un atto pubblico o in una scrittura privata la propria volontà di accettare. L’accettazione espressa è un negozio giuridico: unilaterale; non recettizio (ovvero produce i suoi effetti con la semplice dichiarazione, che non necessita di essere comunicata a chicchessia); ha efficacia retroattiva (nel senso che gli effetti decorrono automaticamente dal momento della morte della persona della cui eredità si tratta); non può essere parziale (ovvero riferirsi solo ad alcuni beni o diritti); non può essere subordinata a termine o a condizione a pena di nullità; è irrevocabile. L’accettazione è, invece, tacita quando il chiamato compie un atto, diverso dall’accettazione espressa dell’eredità che, tuttavia, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L’esempio tipico è quello della vendita di un bene che faccia parte del patrimonio ereditario, compiuta dai chiamati all’eredità a prescindere da una formale accettazione: il compimento di tale atto comporta di diritto, l’acquisto da parte dei chiamati/venditori dell’intero patrimonio ereditario attivo e passivo, non del solo bene che sia stato venduto. La legge infatti considera la vendita di un immobile ereditato come una manifestazione di accettazione dell’eredità in re ipsa. È quindi sufficiente una dichiarazione nell’atto notarile e l’operato del notaio che provvede alla trascrizione. In pratica, con lo stesso atto di vendita, il notaio compie 2 trascrizioni, di cui la prima, immediatamente precedente, è quella a favore del venditore per l’acquisto in successione (accettazione tacita), e l’altra, immediatamente successiva, è a favore dell’acquirente che acquista con la compravendita.

Quanto alla modalità l’accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario: il chiamato che accetta espressamente l’eredità (l’accettazione tacita non può che essere pura e semplice), con atto pubblico ricevuto da un notaio o dal Cancelliere del tribunale competente, può dichiarare di accettarla con beneficio di inventario. In tal modo l’erede ottiene l’effetto di limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari entro i limiti di valore dell’attivo ereditario, i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell’erede (in alcuni casi si apre un vero e proprio procedimento di liquidazione concorsuale dell’eredità), e l’erede conserva verso l’eredità gli eventuali diritti ed obblighi che avesse nei confronti del defunto. Si ha cioè un fenomeno di separazione dei patrimoni (quello ereditario e quello personale dell’erede), pur appartenenti entrambi al medesimo soggetto (l’erede), in virtù dell’avvenuta accettazione. L’accettazione con beneficio deve essere preceduta o seguita, entro i termini previsti dalla legge, dalla redazione dell’inventario, ovvero un elenco formale (redatto da un notaio o dal cancelliere del tribunale) dei beni e diritti, crediti e debiti che formano l’eredità. Ancora, gli atti di disposizione dei beni facenti parte di un’eredità accettata con beneficio d’inventario devono essere autorizzati dal tribunale.

Una precisazione: l’accettazione dell’eredità non va confusa con la presentazione della dichiarazione di successione del de cuius presso l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima rappresenta un obbligo meramente fiscale gravante sui chiamati all’eredità in quanto tali, a prescindere dall’accettazione (che è cosa ben diversa) e che non ha alcuna rilevanza civilistica.

a cura dell'Avv. Tiziana Angelillis