Molto spesso la separazionepersonale tra coniugi, come anche il divorzio, generano la necessità diregolamentare oltre ai rapporti personali, anche quelli di natura strettamenteeconomica, specie in presenza di immobili di proprietà dei coniugi stessi e peri quali è possibile scegliere di trasferire la proprietà o altri dirittireali (ad esempio quello di abitazione) su beni immobili in favore di unodi loro o di uno o più figli. Corre l’obbligo precisare che questitrasferimenti soggiacciono ad un particolare regime fiscale, peraltro moltovantaggioso, ma solo se sono strettamente connessi e funzionali alla risoluzione dellacrisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra coniugi. Ancora, sitratta di accordi molto convenienti poiché consentono (in molti, ma non intutti i casi) di evitare il ricorso alnotaio, oltre a godere di una disciplina fiscale molto vantaggiosa, comepoc’anzi accennato.
Come sopra precisato, i coniugipossono inserire la clausola che prevede il trasferimento o l’impegno alla suastipulazione all’interno del verbale diudienza oppure chiedere nel ricorso depositato in cancelleria(separazione consensuale o divorzio congiunto), che il tribunale la recepiscanella sentenza (in genere la clausola è inserita sempre nel ricorsointroduttivo congiunto e nel verbale di udienza viene nuovamente riportata). Quando,dunque, la clausola è inserita nel verbale d’udienza, tale verbale deveconsiderarsi, per la parte che prevede gli accordi di trasferimentoimmobiliare, un atto pubblico a tutti gli effetti, in quantoviene redatto e comunque certificato dal cancelliere che riveste il ruolo dipubblico ufficiale. Proprio in quanto atto pubblico, il verbale fa fede fino aquerela di falso della sua provenienza dal pubblico ufficiale e delledichiarazioni delle parti che lo hanno sottoscritto. Dunque, quando il verbaleprevede il trasferimento, intal caso non occorre l’intervento del notaio. Se, invece, ilverbale contiene la promessa alsuccessivo trasferimento, occorre che di seguito l’attovenga completato davanti ad un notaio; in tale secondo caso il verbaleassume la natura di un contratto preliminare.
Quali sono le procedure adottatedai Tribunali per questi tipi di trasferimenti immobiliari: sul punto moltiTribunali hanno adottato dei veri e propri protocolli contenenti ogniindicazione utile per effettuarli, ivi comprese le dichiarazioni da rendere ela documentazione da depositare. Anche il Tribunale di Foggia ha un suoProtocollo d’intesa sottoscritto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diFoggia in data 18.03.2016, nel quale è indicato dettagliatamente tutto ciò cheè obbligatorio depositare affinché si possano concretizzare questitrasferimenti. Altri Tribunali, invece, nei loro protocolli prevedonol’ammissibilità dei soli ricorsi congiunti contenenti l’obbligo a trasferire, peri quali è, dunque, necessario ricorrere al successivo intervento del notaioaffinché venga data attuazione all’obbligo di trasferimento.
Quanto ai vantaggi fiscali, itrasferimenti immobiliari, come tutti gli atti, i documenti e provvedimentirelativi al procedimento di separazione o divorzio sono esenti da ognitassa, imposta di bollo, di registro e ipocatastale (art. 19 L. 74/87),così come chiarito da ultimo con Circolare n.2/E AE 21 febbraio 2014.
L’esenzione, però, può essere applicataai soli trasferimenti riguardanti i coniugi e i figli e, in particolare: avvenutiin base agli accordi contenenti il riconoscimento o il trasferimento dellaproprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge; disposti in favore dei figli, purché il testo dell’accordo sia omologato daltribunale, e preveda in modo espresso, che esso costituisce elemento funzionalee indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (si veda sulpunto Circolare n.27/E AE 21 giugno 2012).
AVV. TIZIANA ANGELILLIS